CHE COS’È LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
La Delegazione di Pagamento è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante una delegazione di pagamento rilasciata a favore della Banca di una quota (sino ad un massimo di un quinto) della propria retribuzione cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato.
CHI PUÒ OTTENERE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Possono richiedere la Delegazione di Pagamento solo ed esclusivamente i Lavoratori Dipendenti che presentino determinate caratteristiche in relazione alla categoria giuridica del Datore di Lavoro, dell’anzianità di sevizio maturata e dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato.
QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
– Documento di identità e codice fiscale.
– Ultime 2 buste paga, CUD e certificato di stipendio (quest’ultimo rilasciato dal Datore di Lavoro). Detti documenti sono necessari anche ai fini della formulazione da parte della Banca del documento denominato ”Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. Nel corso dell’Istruttoria potrà essere richiesta dalla Banca ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO RIENTRA NEL CREDITO AI CONSUMATORI?
Si .
La Delegazione di Pagamento rientra nel comparto del “credito ai consumatori”; si applicano pertanto alla Delegazione di Pagamento le norme riservate alle suddette forme di credito. Detto prodotto è disciplinato dagli articoli 1269 e 1723 del codice civile oltre che da specifiche disposizioni regolamentari emanate, con riferimento ai dipendenti pubblici e statali, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
COME AVVIENE IL RIMBORSO DEL PRESTITO
La rata di rimborso è mensile
La rata viene trattenuta su ogni busta paga mensile direttamente dal Datore di Lavoro che provvede a sua volta a riversarla alla Banca in forza di un mandato irrevocabile conferito dal Cliente ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile.
COME VIENE CALCOLATA LA RATA E LA DURATA DEL PRESTITO
L’importo della rata e la durata del prestito sono scelti dal Cliente, tuttavia:
– la Rata di rimborso non può essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto;
– il prestito dovrà avere una durata minima di 24 mesi e una durata massima di 120 mesi.
IL TASSO DEL PRESTITO È FISSO O VARIABILE?
Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del prestito e il piano di ammortamento è a rata costante (ammortamento alla francese).
LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO È SOGGETTA ALLE NORME SULLA PORTABILITÀ DEI MUTUI?
Si
QUALI SOLO LE GARANZIE RICHIESTE
Sono previste le seguenti garanzie: la costituzione di un vincolo a favore della Banca sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile e indennità similari) maturato e maturando dal Cliente presso il proprio Datore di Lavoro o Fondo Pensione. Il TFR è destinato a garantire il rimborso del prestito in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel corso del periodo di ammortamento del prestito, del rapporto di lavoro tra Cliente e il Datore di Lavoro. In forza del suddetto vincolo il Cliente non può avvalersi per tutta la durata del prestito del diritto di cui all’articolo 2120 comma 6° del codice civile (anticipazioni del TFR) se non per la quota eccedente l’importo del debito residuo del prestito; la stipula di due polizze assicurative di cui una a copertura del Rischio Vita e un’altra, ad integrazione dell’eventuale TFR, a copertura del Rischio Impiego del Cliente
COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO VITA?
La polizza Rischio Vita garantisce il mancato adempimento dell’obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di decesso avvenuto prima della naturale scadenza del finanziamento. In caso di pagamento del sinistro la compagnia assicurativa non ha diritto alla rivalsa di quanto liquidato alla Banca nei confronti degli eredi del Cliente. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute.
COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO IMPIEGO?
La polizza Rischio Impiego garantisce il mancato adempimento dell’obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. La polizza garantisce il rimborso della parte del debito residuo non coperta dall’eventuale TFR esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro .Qualora la compagnia assicurativa, al verificarsi dell’evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l’indennizzo alla Banca è previsto il diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti del Cliente per l’importo liquidato.
È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO?
Si, in qualsiasi momento.
È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO PER EFFETTUARNE UN ALTRO (RINNOVO)?
Si.
Il rinnovo comporta la concessione di un nuovo prestito la cui approvazione rimane in ogni caso rimessa all’attività istruttoria insindacabile della Banca.
UNA VOLTA FIRMATO IL CONTRATTO DI PRESTITO COSA AVVIENE?
Il contratto di prestito si considera concluso con la sottoscrizione dello stesso da parte della Banca. La sottoscrizione della Banca non comporta tuttavia, in alcun modo, la concessione del prestito e la successiva erogazione dell’importo finanziato. L’efficacia del contratto e quindi la concessione del prestito, è infatti subordinata, a giudizio insindacabile della Banca, alla consegna da parte del Cliente di tutti gli atti o documenti necessari per il rilascio e per la validità delle garanzie assicurative richieste dalla legge ed all’accettazione incondizionata da parte del Datore di Lavoro da cui il Cliente dipende degli obblighi imposti a proprio carico dalla legge stessa (effettuazione delle trattenute mensiliecc.).
L’erogazione del prestito ossia l’effettiva liquidazione della somma finanziata avverrà entro i 10 giorni successivi alla data di concessione.